Cosa è la Rottamazione ter?
La misura della “rottamazione ter” è stata introdotta con il d.l. 119/2018 attraverso il quale si possono rottamare i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento.
Di tale beneficio può avvalersi sia il singolo cittadino, che il mondo imprese.
La rottamazione riguarda un arco temporale abbastanza esteso: possono essere stralciati sanzioni ed interessi di mora attinenti a carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017.
Non solo, ma con la legge di bilancio 2019 è stata introdotta una super rottamazione a favore, in questo caso, usufruibile solo dalle persone fisiche.
Anche in questo caso il periodo temporale riguarda i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2017, e se il soggetto è in una situazione di comprovata situazione di difficoltà economica, ossia ISEE non superiore a 20.000, può godere di notevoli vantaggi.
Quali?
Innanzitutto, permane lo sgravio integrale di sanzioni e somme aggiuntive, nonché degli interessi di mora.
Del residuo (per cui al netto di sanzioni ed interessi di mora) occorrerà pagare:
– 16% del residuo se l’ISEE è inferiore ad euro 8.500;
– 20% del residuo se l’ISEE è tra gli 8.500 e 12.500 euro;
– 35% del residuo se l’ISEE tra i 12.500 e 20.000 euro.
L’apposita domanda, per poter godere delle predette agevolazioni (sia DL 119/2018, che per la legge di bilancio 2019) deve essere presentata entro il 30.04.2019.
Vi è la possibilità di rateizzare il debito in cinque anni con il pagamento in 18 rate! Il primo pagamento avverrà il 31.07.2019.
Infine, per il mondo imprese vi è la possibilità di ottenere il rilascio del DURC.
Cosa è la lite fiscale pendente?
Tutti coloro che hanno delle controversie nei confronti dell’Agenzia delle entrate possono chiudere la propria lite con il fisco con notevoli vantaggi:
– in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado viene richiesto il 90% del valore della controversia (in generale il 90% del tributo senza pagare sanzioni ed interessi le quali verrebbero <<rottamati>>);
– in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nel primo grado si dovrà provvedere al pagamento del 40% del valore della controversia;
– in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nel secondo grado il si dovrà provvedere 15 % del valore della controversia.;
– in caso di soccombenza del Fisco, con controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate sia stata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio si dovrà provvedere al pagamento del 5% del valore della controversia.