Fiscalisti.Net - Come Difendersi dal Fisco
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4587 Anno 2017, sede Civile Sent. Sez. 5 Tributaria, data pubblicazione 22/02/2017, (vedi il link sotto per prelevare la sentenza) con Presidente Chindemi Domenico e Relatore Botta Raffaele accogliendo il solo quarto motivo del ricorso ha statuito che il contribuente sotto il profilo sostanziale dopo aver specificamente denunciato l’omessa attivazione del contraddittorio spetta al giudice qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (v. Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 7605 del 2016; Cass. n. 7605 del 016, Cass. n. 380 del 2017).
Pertanto l’ipoteca effettuata senza preventivamente instaurare un contraddittorio con il contribuente è illegittima.
In «coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106),» il contribuente ha trenta giorni per «presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità».
Già Seneca scriveva in Medea (prima del 65 d.c.) che l’iniquità consiste nel non ascoltare la parte avversa: “qui statuit aliquid parte inaudita altera,/aequum licet statuerit, haud aequus fuit” ovvero chi ha emesso una sentenza senza avere ascoltato l’altra parte, anche se ha decretato il giusto, non è stato giusto.
(http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170222/snciv@s50@a2017@n04587@tS.clean.pdf )
Leave a Reply